27 Settembre 1128, viene fondata la città di Monte Santo.
Riportiamo il testo integrale del provvedimento (privilegio) del Vescovo di Fermo Liberto del giorno 27 settembre 1128 con cui si fonda la città di Monte Santo. Il testo è stato tradotto dal prof. Gianfranco Morgoni.
Il 27 settembre di ogni anno dovrebbe essere ricordato dalla nostra comunità come il giorno di fondazione della città e celebrato degnamente.
La fondazione di Monte Santo
In nome della santa e indivisibile Trinità, lo Liberto, per grazia di Dio uomo venerabile, signore e vescovo della Chiesa Fermana, desiderando migliorare lo stato generale della nostra Chiesa, su consiglio ed esortazione dei nostri fedeli chierici e laici, ritenendo e prospettando essere assai utile e vantaggioso per la nostra Chiesa creare la città di Monte Santo, consultatomi coi predetti fedeli, ordinai che la stessa venisse istituita ed edificata. Pertanto io, signore e vescovo Liberto, condono e rimetto in perpetuo a tutti gli abitanti della predetta città di Monte Santo e ai loro eredi i diritti di ospitalità e ricovero nonché la facoltà di emettere sentenze che sono di pertinenza della nostra Chiesa, entro le senàite territoriali, con l’eccezione di quelle che ci avremo riservato, vale a dire le sentenze riguardanti i casi di omicidio, adulterio, furti, aggressioni con spargimento di sangue o rottura d’ossa o sequestro di persona, ed escluso il tributo di ospitalità dovuto in occasione deN’arrivo dell’imperatore o del sommo pontefice. Parimenti concedo e lascio agli abitanti della predetta città di Monte Santo e ai loro eredi in perpetuo quanto spetta di diritto alla nostra Chiesa in merito agli affari che verranno negoziati da me o da voi nel mercato che ivi si terrà dentro o fuori nelle terre del circondario. Allo stesso modo prometto che non prenderò o farò prendere fraudolentemente nessuno entro il territorio comunale senza la volontà espressa dai consoli pro tempore eletti, o dai dodici probi viri, e accorrerò lealmente in vostro soccorso entro i limiti territoriali della vostra città, nei confronti di quanti vi avranno mosso guerra. Se però sorgerà una qualche questione tra voi residenti nella predetta città, solo in questo caso mi asterrò dall’intervenire, ma nei riguardi dell’esterno vi proteggerò da coloro che vi faranno guerra a motivo dell’edificazione di questa città, e se in occasione di tali eventi la città medesima riportasse dei danni a seguito di proditorie azioni distruttive, mi adopererò perché gli stessi venissero riparati.
Tutto ciò che è sopra scritto io lo prometto con riferimento alla mia persona e a quella dei miei successori, che saranno ugualmente tenuti ad osservarlo scrupolosamente; inoltre, nell’eventualità che da parte di me medesimo vescovo Liberto o di qualcuno dei miei successori si ometta di osservare quanto sopra scritto e deliberatamente venissimo meno in tutto o in parte agli impegni assunti o mancassimo alle promesse, porremo riparo per voi ed i vostri eredi mediante una pena pecuniaria valutata in mille bisanti, restando intesi che, una volta versata tale somma, quanto sopra è scritto rimarrà stabilmente confermato, sempre che ciò che avrete con noi pattuito sarà stato convenientemente osservato e adempiuto. Tale atto viene emesso nell’anno dell’incarnazione del Signore MCXXVIII, il quinto giorno prima delle calende di ottobre, nel mese di settembre, anno indizionale sesto, a Fermo.
lo Firmone Causidico legale rappresentante incaricato dal predetto signore e vescovo Liberto
scrissi e completai questo privilegio.
lo Pietro giureconsulto causidico universale.
lo Suppone di Ada avvocato della predetta Chiesa.
lo che rispondo al nome di Firmo Trasone.
lo Guglielmo medico e Alberto Grimaldi ed Alberico del castello denominato Morro e Arduino di Gusone da Foriano, invitati dal predetto vescovo Liberto, siamo testimoni di questo atto di privilegio.
Testo tratto dal Volume I° Liber Iurium dell’Episcopato e della città di Fermo (977 – 1266) a cura di Delio Pacini Ancona 1996 – Archivio Storico Comunale Potenza Picena.